Pay-back farmaceutico: variazione IVA


La variazione in diminuzione dell’IVA può essere effettuata emettendo un apposito documento contabile da annotare nei registri IVA (Agenzia Entrate – risposta 29 agosto 2022 n. 440).

Il pay-back è uno degli strumenti utilizzati nel nostro ordinamento per il governo della spesa farmaceutica, volto ad adeguare la spesa per l’erogazione di medicinali da parte del Servizio Sanitario Nazionale al livello di risorse finanziarie disponibili.
Tale strumento si caratterizza per la restituzione da parte delle aziende di una quota dei corrispettivi percepiti per le cessioni effettuate.
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che il pay-back, nelle sue varie articolazioni, costituisce una forma di revisione ex lege (attuata tramite l’apposita determinazione dell’AIFA) del prezzo dei beni ceduti, riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 26, co. 2, D.P.R. n. 633/1972 ed in ragione della quale può essere emessa una nota di variazione in diminuzione. Emessa tempestivamente detta nota, entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, nel caso di specie, la determinazione AIFA di riferimento, l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento.
A titolo esemplificativo, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d’imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2021, vale a dire entro il 30 aprile 2022. Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).
In relazione al caso di specie, deve escludersi l’emissione di note di variazione in diminuzione connesse a riversamenti che si riferiscono a determinazioni AIFA, con relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anteriori al 1° gennaio 2022.


Ciò fermo restando che laddove intervenga una sentenza della competente Autorità giudiziaria al cui vaglio è stata posta, direttamente o indirettamente, la procedura di determinazione AIFA ritenuta illegittima al fine di ottenere l’annullamento/modifica delle statuizioni ivi contenute, e quindi, in conseguenza, la rideterminazione dell’ammontare imponibile delle operazioni originarie, i termini per l’emissione delle note di variazione decorreranno dalla stessa.


Deve inoltre evidenziarsi che l’emissione delle note potrà essere effettuata con modalità che tengano conto della peculiare situazione di fatto esistente nell’ambito in esame, in conformità alle semplificazioni disposte dal legislatore nei suoi ultimi interventi.


EDILCASSA SICILIA: la contribuzione in vigore dall’1/8/2022



La Cassa Edile Regionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia – Edilcassa Sicilia, pubblica la nuova tabella contributiva valida per tutte le province della Sicilia a decorrere dal 1° agosto 2022


TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1° AGOSTO 2022


CONTRIBUZIONE UNICA PER TUTTE LE PROVINCE DELLA SICILIA





















































Voci di versamento

A carico azienda

A carico lavoratore

Totale

Contributo Edilcassa 1,875% 0,375% 2,25%
A.P.E. 1,88% 1,88%
Formazione Professionale 0,50% 0,50%
Comitato Tecnico Paritetico 0,50% 0,50%
Quote di adesione contrattuale nazionale 0,2222% 0,2222% 0,4444%
Quote di adesione contrattuale territoriale 0,7028% 0,7028% 1,4056%
F.do Sanitario 0,60% 0,60%
Fondo Incentivo Occupazione 0,10% 0,10%
Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
TOTALI 6,5800% 1,3000% 7,8800%


 

Note di rettifica contributi cassa integrazione 1° semestre 2022

L’Inps ha emesso note di rettifica in relazione ai contributi di finanziamento della cassa integrazione inerenti al 1° semestre 2022 nei confronti del datori di lavoro che hanno operato in difformità alle indicazioni dell’Istituto. Al fine di gestire tali note di rettifica i datori di lavoro interessati devono richiedere apposito codice autorizzazione entro il 22 settembre 2022. (Inps – Messaggio 08 agosto 2022, n. 3112).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, in seguito alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sono stati modificati anche gli oneri contributivi di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali) per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Considerata la necessità di adeguare le procedure di calcolo per determinare il corretto carico contributivo in base alle nuove disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2022, l’Inps ha disposto, in via transitoria, di attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021, fino al periodo di paga di giugno 2022.
Nei confronti dei datori di lavoro che per il periodo indicato (gennaio – giugno 2022) non si sono attenuti alle indicazioni dell’Inps sono state emesse note di rettifica afferenti le corrispondenti contribuzioni.
L’Istituto ha precisato che ai fini della gestione di tali note di rettifica, i datori di lavoro interessati devono provvedere ad inviare entro il 22 settembre 2022 una richiesta di attribuzione del Codice di autorizzazione “4K – Azienda con NdR per contribuzione D.Lgs 148/2015 in difformità al messaggio n. 637/2022”.
La richiesta deve essere inoltrata tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente sotto la voce “Posizione Aziendale”, selezionando uno dei seguenti oggetti appositamente istituiti:
a) “Richiesta CA 4K periodi da gennaio a giugno 2022”;
b) “Richiesta CA 4K periodi parziali”.
Nella prima ipotesi l’assegnazione del CA “4K” avviene centralmente per l’intero periodo da gennaio 2022 a giugno 2022.
Nella seconda ipotesi, invece, devono essere indicati i periodi contributivi compresi tra gennaio e giugno 2022 per i quali ricorre la difformità, e l’assegnazione del CA “4K” avviene a cura della Struttura territoriale INPS di competenza.


Sanzioni per il mancato assolvimento degli obblighi informativi


Il Decreto legislativo n. 104/2022 contiene disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro nonché una serie di ulteriori misure di tutela in favore dei lavoratori.

A deorrere dal 13 agosto 2022, il datore di lavoro pubblico e privato deve comunicare al lavoratore:
a) l’identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori;
b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
o) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
s) gli elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi in parola all’Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.
Rispetto alle predette violazioni si applica la procedura di diffida; le medesime violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (7 giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni omesse (INL, circolare n. 4/2022).