Istituzione Banca dati lavoratori disabili e collocamento mirato


24 febb 2022 Il Ministero del Lavoro indica i dati da trasmettere e le modalità attuative della Banca dati creata per il collocamento mirato dei disabili. (Decreto 29/12/2021)

La Banca dati del collocamento mirato, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, raccoglie i dati relativi: ai lavoratori con disabilità e categorie protette; ai datori di lavoro obbligati alle assunzioni dei medesimi e agli uffici competenti.
Essa è costituita dalle informazioni concernenti i prospetti informativi che devono essere inoltrati dai datori di lavoro pubblici e privati; gli accomodamenti ragionevoli adottati dai datori di lavoro obbligati; gli esoneri autocertificati; le comunicazioni obbligatorie concernenti le instaurazioni, le variazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori interessati; le sospensioni; gli esoneri autorizzati; le convenzioni; i lavoratori con disabilità e le categorie protette; le schede recanti indicazioni circa le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità; gli avviamenti effettuati dagli uffici competenti; le informazioni pertinenti ed indispensabili per le finalità di inserimento lavorativo contenute nel verbale di accertamento delle condizioni di disabilità, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo; gli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia; gli incentivi e le agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità ; le sovvenzioni per interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa in nuova occupazione delle persone con disabilità per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogate dall’INAIL ai datori di lavoro; la comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva da parte delle amministrazioni pubbliche.


Le informazioni contenute nella Banca dati sono rese accessibili:
– alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza;
– all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL);
– all’ANPAL, cui sono conferite le funzioni di coordinamento nella gestione del collocamento mirato;
– al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riguardo ai dati concernenti i datori di lavoro pubblici;
– ai datori di lavoro pubblici e privati;
– alle persone iscritte negli elenchi del collocamento mirato, che, per la consultazione dei propri dati, potranno accedere attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso la Carta di identità elettronica (CIE).

Calcolo Inps della retribuzione pensionabile

Con messaggio Inps n. 883/2022, è stato individuato il calcolo della retribuzione pensionabile e definiti i criteri per la neutralizzazione dei periodi contributivi per disoccupazione riferiti alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

Con sentenza n. 82 del 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, per contrasto con gli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima”.
La disposizione, di cui è stata dichiarata la parziale illegittimità, disciplina i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 con il sistema di calcolo retributivo nonché, relativamente alla quota di pensione retributiva, per i trattamenti di pensione liquidati con il sistema di calcolo misto.
In particolare, la retribuzione annua pensionabile per le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita “dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
Secondo la Corte Costituzionale, “quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore”.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano i criteri applicativi della neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione che si situano nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, ove tale neutralizzazione determini un importo più favorevole.

Elemento di Garanzia Retributiva a febbraio per il CCNL Ombrelli – Industria

Erogato, con la retribuzione del mese di febbraio, un Elemento di Garanzia Retributiva agliaddetti delle Industrie Manifatturiere degli Ombrelli e Ombrelloni.

In base all’accordo firmato il 1/3/2021, ai fini dell’incentivazione alla contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva – EGR” pari a 230,00 euro lordi da erogare a febbraio 2022.
Tale elemento sarà del pari riconosciuto nel caso in cui Aziende o Associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi
L’importo dell’EGR, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizza- tori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espleta- mento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

Milleproroghe: le novità in materia di lavoro della conversione


24 febb 2022 Con 196 voti favorevoli e 26 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 228/2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Di seguito, alcune misure in materia lavoristica.


Anche per il 2022, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, la finalità di cui al comma 9 lettera b) dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015 – ovvero un assegno straordinario per il sostegno al reddito – può essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni.


Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni (art. 6, co. 4)


Le disposizioni relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.


Relativamente ai lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, sono stanziati, per il 2022, 2 milioni di euro al fine di non applicare le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga.


Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l’erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionalinecessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle cer-tificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la suaricollocazione.
Lo stesso Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e il Ministero dello sviluppo economico nonchè le regioni territorialmente inte-essate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell’ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di outplacement.
Possono accedere al bacino, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro, con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture edella mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI aseguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese delsettore aereo.
Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino in questione.


Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house per lo svolgimento delle attività di supporto essenziali per l’attuazione del progetto non si applicano i limiti di durata e di proroga/rinnovo relativa alla disciplina del contratto a tempo determinato. I contratti a termine possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenzadelle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell’amministrazione dal contratto.