Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: aggiornato il Protocollo anti Covid-19


1 lug 2022 Diffuso il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (Ministero del Lavoro, comunicato 30 giugno 2022).


Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti precedentemente e le aggiorna, sulla base dei vari provvedimenti adottati.
In esso sono riportate le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.
Le misure prevenzionali da adottare riguardano, in particolare: le informazioni, destinate a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro, del rischio di contagio da Covid-19; le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro; la gestione degli appalti; la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria; le precauzioni igieniche personali; i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; la gestione degli spazi comuni; la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti; la gestione di una persona sintomatica in azienda; la sorveglianza sanitaria; il lavoro agile; la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.


Il Protocollo conferma l’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione di tipo facciali filtranti FFP2 e ne raccomanda l’utilizzo nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
Tanto premesso, grava sul datore di lavoro l’onere di assicurare la disponibilità di FFP2 e di individuare, su specifica indicazione del medico competente o del RSPP, i gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali, in ragione della particolare condizione di fragilità degli stessi.