Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il CCNL Igiene ambientale



Sottoscritta l’Ipotesi di accordo per il rinnovo unificato dei CCNL Servizi Ambientali.


L’accordo, che decorre dall’1/1/2022 al 31/12/2024, conclude il percorso di unificazione dei due diversi CCNL, Utlitalia e Assoambiente e sarà sottoposto al voto delle assemblee dei lavoratori ai fini dell’applicabilità, entro il 10 giugno.
Il CCNL individua un trattamento economico complessivo (TEC) a regime per il triennio 2022-2024 costituito da:
a) Incremento delle retribuzioni base parametrali;
b) Incremento elementi variabili;
c) Trattamenti economici in materia di Welfare;
d) Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP);
e) Copertura periodo 1° gennaio-30 giugno 2022
In relazione a quanto consuntivato nel pregresso periodo dì vacanza contrattuale e quanto attualmente previsto per il triennio 2022-2024 – in funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’Indice del prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri della Comunità Europea, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato dall’ISTAT – l’incremento economico complessivo sul parametro medio 130,07 (livello 3A) è stabilito in misura pari a C 121,00, di cui € 80,00 di incremento delle retribuzioni base parametrali mensili, al quale si aggiungono: € 6,00 da corrispondere a seguito dell’accordo del sistema di classificazione del personale; € 3,00 per la definizione delle indennità dell’area Impiantistica; € 15,00 a titolo di elemento retributivo aggiuntivo collegato alla produttività e € 17,00 da destinare al Welfare, il tutto con le modalità di seguito stabilite.


Incremento delle retribuzioni base parametrali (TEM)
Le Parti convengono che le retribuzioni base parametrali mensili di cui all’art. 27 del CCNL vengano incrementati a regime di euro 80,00 riferiti al parametro medio 130,07, con le decorrenze di cui alla tabella che segue.









Decorrenza

1/7/2022

1/7/2023

1/7/2024

Totale

Aumento 30 25 25 80


 


Retribuzioni base parametrali










































































































Livello

Parametro

Decorrenze

 

 

Dall’1/7/2022

Dall’1/7/2023

Dall’1/7/2024

Q 230 3.411,36 3.455,57 3.499,77
8 204,67 3.035,65 3.074,99 3.114,33
7 A 184,41 3.005,12 3.040,56 3.076,01
7 B 175,36 2.600,93 2.634,63 2.668,34
6 A 166,84 2.474,54 2.506,61 2.538,67
6 B 159,15 2.360,53 2.391,12 2.421,71
5 A 151,29 2.243,92 2.273,00 2.302,08
5 B 144,86 2.148,55 2.176,39 2.204,24
4 A 138,57 2.055,26 2.081,89 2.108,53
4 B 134,36 1.992,79 2.018,61 2.044,44
3 A 130,07 1.929,19 1.954,19 1.979,19
3 B 124 1.839,16 1.862,99 1.886,83
2 A 123,51 1.831,89 1.855,63 1.879,37
2 B 111,11 1.648,00 1.669,36 1.690,71
1 A 100 1.483,19 1.502,41 1.521,63
1 B 88,38 1.310,85 1.327,84 1.344,82
J 80 1.186,56 1.201,94 1.217,31


In relazione all’impegno assunto con le Linee guida allegate all’art. 15 del CCNL e di cui al seguente punto 4) di pervenire entro il primo semestre 2023 alla definizione della revisione del sistema di classificazione del personale, l’aumento successivo alla sottoscrizione dell’accordo verrà incrementato di ulteriori 6,00 euro, con riferimento al nuovo parametro medio quale risulterà dalla scala classificativa del nuovo sistema di inquadramento.


Elementi variabili della retribuzione
In relazione all’impegno assunto di pervenire entro il 31 ottobre 2022 alla definizione di una regolamentazione specifica per l’area impianti, le Parti dispongono un importo aggiuntivo in cifra di 3,00 euro, con decorrenza comunque non posteriore al 1° gennaio 2024, da destinare alla definizione di indennità e/o altri importi variabili connessi alla suddetta regolamentazione.


Welfare
A decorrere dal 1° gennaio 2023, le aziende verseranno al Fondo Previambiente una quota contributiva ulteriore in cifra fissa di 5,00 euro per 12 mensilità, destinata esclusivamente alla copertura assicurativa dei casi di premorienza ed invalidità permanente certificata dagli enti competenti che comporti cessazione del rapporto di lavoro, che il Fondo è impegnato a realizzare in favore di tutti i lavoratori aderenti cui si applica il presente CCNL.
A decorrere dal 1 ottobre 2023 (versamento del 16 ottobre 2023), il contributo che le Aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 5,00 euro per 12 mensilità (15 euro trimestrali).
A decorrere dal 1° gennaio 2024, le aziende verseranno al Fondo Previambiente un contributo aggiuntivo di 7,00 euro al mese per tutti i lavoratori iscritti al Fondo ai sensi dell’art. 5, comma 1 dello Statuto dello stesso, per un importo complessivo di 22,00 euro al mese per 12 mensilità.


Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP)
Una quota del trattamento retributivo complessivo riconosciuto per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 viene destinata alla definizione o all’incremento dei premi di risultato contrattati a livello aziendale. La quota economica in oggetto è disposta con carattere annuale ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale.







 

2023

2024

Importo complessivo su parametro medio 130,07 (15 € per 12 mensilità) € 180,00 € 180,00


Per le aziende che non contrattano il premio di risultato, le Parti stipulanti definiranno entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo un meccanismo alternativo per la determinazione delle quote sopra indicate a titolo perequativo, comunque attraverso la misurazione in sede aziendale dell’andamento degli indicatori di redditività, efficienza e qualità, nel rispetto degli standard di qualità tecnica e commerciale come definiti dall’Autorità di regolazione.


Le aziende che non avranno sottoscritto alcun accordo sul premio di risultato rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed il 31 dicembre 2023 corrisponderanno gli importi perequativi di cui al comma precedente, da sommarsi al CRA/EGR di cui all’art. 2, con decorrenza marzo 2024 e marzo 2025, a tutti i lavoratori in forza al momento dell’erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell’anno precedente. Ai fini di tale corresponsione, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale il premio è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.


Copertura periodo 1° gennaio-30 giugno 2022
Ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo viene corrisposto con la retribuzione del mese di luglio a titolo di copertura integrale del periodo 1° gennaio-30 giugno 2022 un importo pari a 130,00 euro per lavoratore, da riconoscersi, salvo diversa intesa aziendale, in buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, ai sensi dell’art. 2 del DL n. 21/2022. Il valore del buono è proporzionalmente ridotto al personale con contratto di lavoro a tempo parziale.