CCNL Assicurazioni Anapa: raggiunta l’intesa per il rinnovo

I primi giorni di gennaio verrà formalizzato l’accordo che prevede aumenti retributivi e l’erogazione dell’Una Tantum

Le OO.SS. First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Uilca-Uil hanno reso noto, con comunicato del 19 dicembre 2024, che è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del CCNL Assicurazioni Anapa. Per quel che riguarda la parte economica, a decorrere da giugno 2024, viene riconosciuto un aumento tabellare pari a 99,00 euro per la figura di riferimento del 3° livello. Inoltre, è prevista una somma di 950,00 euro a titolo di Una Tantum che verrà erogata a febbraio 2025 (prima tranche) e gennaio 2026 (seconda tranche). 
Dal punto di vista normativo viene introdotto un nuovo sistema premiante welfare che può essere scelto in alternativa a quello precedente. Verrà anche costituita una specifica commissione per la definizione di una nuova figura professionale, il cui nome generico sarà “impiegato commerciale”. Novità anche sulle norme che regolano le giornate festive e semifestive, il periodo di prova per i neoassunti, il periodo di preavviso in caso di cessazione del rapporto di lavoro, missione e trasferimenti. 
Nei primi giorni di gennaio 2025 verrà formalizzato l’accordo, tramite un incontro apposito. 

Agevolazione “prima casa” con dichiarazione di successione presentata oltre il termine di 12 mesi

Pubblicata una nuova consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate in ordine all’individuazione di un limite temporale alla possibilità di richiedere l’agevolazione “prima casa” in un momento successivo al termine per la presentazione della dichiarazione di successione (Agenzia delle entrate,

In relazione all’agevolazione ”prima casa” per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni, l’articolo 69 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, comma 3, prevede che le imposte ipotecaria e catastale vengano applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. Il successivo comma 4 dello stesso articolo 69 dispone che le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, siano rese dall’interessato nella dichiarazione di successione.

 

Al riguardo, la circolare 7 maggio 2001, n. 44, dell’Agenzia chiarisce che la volontà di fruire delle agevolazioni deve essere affermata dal richiedente con una dichiarazione sostitutiva, da allegare alla dichiarazione di successione e nella quale deve essere evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell’immobile, dei requisiti e delle condizioni previste per l’acquisto della prima abitazione. Nel caso in cui non siano state rese dal contribuente le dichiarazioni relative ai requisiti e alle condizioni per fruire dell’agevolazione “prima casa”, nella dichiarazione di successione, la risoluzione 2 ottobre 2006, n. 110/E chiarisce che la possibilità di integrare successivamente l’atto, può estendersi anche ai trasferimenti di immobili derivanti da successione o donazione.

 

Pertanto, al pari delle ipotesi di omissione delle suddette dichiarazioni nell’atto di compravendita, è possibile, con un atto integrativo, nella medesima forma dell’atto precedente, rendere successivamente le dichiarazioni omesse, anche per i trasferimenti derivanti da successione e donazione.

Nei trasferimenti per successione, dunque, le citate dichiarazioni devono essere rese in sede di dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva.

 

In relazione ai termini per la presentazione della dichiarazione di successione, l’articolo 31 del TUS prevede che la dichiarazione debba essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata.

Con riferimento ai termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta, il successivo articolo 33 prevede che i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio.

Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio a norma dell’art. 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa, si procede d’ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (articolo 27 del TUS, comma 4).

Dal combinato disposto dei suddetti articoli, emerge che nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio e, comunque, entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione, la dichiarazione sia liquidata dall’ufficio.

 

La possibilità di richiedere l’agevolazione ”prima casa”, con dichiarazione integrativa o sostitutiva, trova un limite temporale nella notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, ex articolo 27, comma 3, del TUS.

In caso di dichiarazione di successione omessa, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione ”prima casa” possa essere richiesta entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa.

 

Nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata in un momento successivo allo scadere del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’agevolazione ”prima casa” non potrà essere richiesta in mancanza del suddetto requisito al momento dell’apertura della successione, atteso che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto (ex Nota II-bis, lettera a) o in un atto integrativo prima dello scadere del termine di diciotto mesi (risoluzione 27 aprile 2017, n. 53).

CCNL Enel: resoconto dell’incontro con le OO.SS.

Valutato l’andamento degli impegni presi con gli ultimi accordi firmati ad aprile e settembre 2024

Il 17 dicembre 2024, le Parti sociali E- Distribuzione, Filctem, Flaei e Uiltec si sono incontrate per verificare i risultati degli impegni presi con gli accordi siglati in data 24 aprile e 19 settembre 2024. 
Dal punto di vista delle immissioni per il triennio 2024 – 2026, è stato confermato che sono stati assunti 559 operai (ai quali si aggiungono ulteriori 8 risorse provenienti dalla Produzione) per un totale di 1142 risorse inserite nell’anno corrente. A questi numeri, si aggiungono i 356 impiegati e tecnici, provenienti da altre società del Gruppo, per un totale pari a 1142 risorse immesse. 
Viene previsti circa 100 passaggi, a inizio dell’anno prossimo, del personale con qualifica di operaio a tecnico ed impiegato, verso le unità specialistiche MS, TS, CO e Verifiche. Vi saranno ulteriori 330 passaggi nel biennio 2025 – 2026 verso le attività tecniche delle U.T.
Si procederà anche con l’avvio del progetto che riguarderà inizialmente 8 U.T. (SV, NA, NU, FR, PR, TP, VE, CZ) e che prevedrà, a seguito di adeguata formazione e inserimento di nuovi organici, l’internalizzazione di alcune attività inerenti a: componenti BT, Linee e prese aeree BT, cabine secondarie, PTP, Linee aeree e componenti MT.
Infine, si è deciso di riconvocare il tavolo di confronto a gennaio, per affrontare il tema dell’evoluzione professionale dei tecnici di Rete; il progetto riorganizzativo per il servizio segnalazione guasti (SSG) e per apportare alcune precisazioni dopo l’assemblea partecipata tenutasi con i lavoratori LST, sul testo dell’accordo sottoscritto il 6 novembre.
Le Organizzazioni sindacali garantiscono che, sempre nel mese di gennaio, partirà la trattativa sul rinnovo del contratto di settore.

Il numero dei partecipanti ai corsi sulla sicurezza per lavoratori equiparati

Pervenuto un quesito sul limite massimo di 35 persone nelle aule formative (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Interpello 12 dicembre 2024, n. 8).

Sul tema dei corsi di formazione sulla sicurezza, l’Università di Siena ha avanzato un quesito alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, l’ateneo ha chiesto indicazioni circa la possibilità di riconoscere gli insegnamenti inseriti nella carriera degli studenti universitari che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati“, equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, nonostante che in alcuni corsi di studio il numero di partecipanti possa essere superiore alle 35 unità, dal momento che l’università si assume la responsabilità di effettuare un esame finale secondo standard accademici.

La commissione, riferendosi tra le altre norme proprio all’articolo 37 del decreto legislativo citato e al precedente interpello n. 2/2024, ha innanzitutto ritenuto di non poter formulare un riscontro in ordine alla valenza dei contenuti della formazione e della metodologia di insegnamento proposti, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo in questione.

Peraltro, la Commissione ha anche ribadito che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti a ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.