Aree di crisi industriale complessa in Sicilia: prorogata l’indennità per il 2024

Per i lavoratori il trattamento è pari alla mobilità in deroga (INPS, messaggio 14 maggio 2024, n. 1850).

L’INPS ha riepilogato alcune informazioni riguardanti l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Sicilia (articolo 1, comma 251-bis, Legge n. 145/2018).

La proroga fino al 31 dicembre 2024 del trattamento in commento è stata prevista dall’articolo 3, comma 2-bis del D.L. n. 4/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 28/2024. Peraltro, l’indennità in argomento, introdotta dall’articolo 1-bis del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, è stata oggetto di diverse proroghe. 

In particolare, per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga del trattamento di mobilità in deroga per l’anno corrente, il comma 2-ter dell’articolo 3 del D.L. n. 4/2024 ha previsto uno stanziamento pari a 973.400 euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (articolo 1, comma 199 della Legge n. 190/2014).

L’indennità in oggetto è concessa dalla Regione siciliana in continuità e previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

L’Istituto, per le istruzioni operative relative alla gestione della misura, rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 51/2021.

 

CCNL Edilizia: aggiornate le percentuali di incidenza

Al 6% l’incidenza della manodopera per la categoria SOA OS18-B

In data 9 maggio 2024, ad integrazione dell’Accordo del 30 gennaio 2024, le Parti sociali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci – Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Confapi Aniem con Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil, hanno determinato la percentuale di incidenza (nella misura del 6%) della manodopera che interessa la categoria SOA OS18-B.
Questa si applica sia alla fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate, sia ai lavori in corso.
Inoltre, con il medesimo accordo, è stato disposto che le Casse Edili e le Edilcasse devono applicare, per gli appalti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale (ove richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A), le relative sottocategorie e le seguenti  percentuali di incidenza minima prevista:
– per OG 2, la sottocategoria lavori stradali: 13,77%;
– per OS 2-A, la sottocategoria lavori stradali: 13,77%.

Superbonus: il momento di sostenimento della spesa in ipotesi di ”sconto integrale” in fattura

L’Agenzia delle entrate si è soffermata in materia di Superbonus e sconto in fattura fornendo chiarimenti sulla data di emissione del documento in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio (Agenzia delle entrate, risposta 13 maggio 2024, n. 103).

In tema di detrazioni, come  già chiarito dall’Agenzia delle entrate nelle circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.

In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

 

Al riguardo l’Agenzia ricorda che la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI, rammentando che il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI.

La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

 

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo ”Data” della sezione ”Dati Generali” del file della fattura elettronica.

Una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non non può considerarsi emessa; tuttavia, lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei 5 giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso.

 

L’Agenzia ritiene che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

 

Viene ribadito il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini prestabiliti, dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa.

Laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date, laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge, la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

 

In altre parole, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633/1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%”.

INAIL: aggiornate le diarie per gli assicurati inviati fuori residenza

Dal 1° giugno 2024 si applicheranno i nuovi importi alle diarie giornaliere che spettano agli assicurati inviati fuori residenza presso gli uffici dell’INAIL per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche (INAIL, circolare 13 maggio 2024, n. 11). 

Gli importi della diaria giornaliera da corrispondere agli assicurati invitati fuori residenza presso gli Uffici dell’Istituto per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche, sono stati adeguati all’attuale costo della vita: lo comunica l’INAIL nella circolare in commento, in cui vengono riportati anche i nuovi importi, variabili, tra l’altro, in base alla durata dell’assenza.

 

L’aggiornamento tiene conto dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la media annua del 2023 e quella del 2022, pari a 5,4%.

 

Pertanto, gli importi aggiornati, dovuti a decorrere dal 1° giugno 2024, sono così fissati:

 

8,91 euro per assenza della durata di 4 ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza (importo precedente, 8,45 euro);

 

17,85 euro per assenza di una intera giornata senza pernottamento (importo precedente, 16,94 euro);

 

34,82 euro per assenza di una intera giornata con pernottamento (importo precedente, 33,04 euro).

 

Infine, l’INAIL fornisce alcune istruzioni operative al riguardo, precisando che le tabelle presenti nella procedura Graiweb Prestazioni sono in corso di aggiornamento da parte della Direzione centrale per l’organizzazione digitale mediante inserimento dei nuovi importi. 

 

In allegato alla circolare in commento è riportata la Delibera del Consiglio di amministrazione INAIL dell’8 maggio 2024 (n. 7/2024) con cui è stato adottato l’aggiornamento.