Congedo parentale: aggiornata la procedura di presentazione delle domande

Comunicata l’implementazione della modalità che permette di inoltrare la richiesta di indennità maggiorata (INPS, messaggio 23 luglio 2024, n. 2704).

L’INPS ha comunicato l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata (articolo 1, comma 359, Legge n. 197/2022 e l’articolo 1, comma 179, Legge n. 213/2023).

L’Istituto ha anche precisato che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.  

A tale fine è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

La procedura

Peraltro, nella circolare n. 57/2024 l’INPS precisava che “la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, secondo cui la nuova disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo Testo Unico, successivamente al 31 dicembre 2023, non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione”.

Quindi, la procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022. Nel caso in cui, invece, l’evento ricada nel 2023, l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024).

Nel caso in cui, infine, l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1° gennaio 2024, vengono applicate le disposizioni della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e non è quindi necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo).

Lo stesso criterio opera nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 359 della Legge di bilancio 2023.

Inoltre, la procedura di acquisizione della domanda è stata modificata consentendo, attualmente, di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di 2 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.

L’implementazione effettuata non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro. Al riguardo, l’INPS rammenta, infatti, che il termine contenuto nell’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore.

CCNL Turismo Confesercenti: siglata l’intesa



Tra le novità un aumento economico di 200,00 euro al quarto livello, il potenziamento del contratto a tempo determinato e rafforzamento del welfare 


Il 22 luglio è stata siglata da Confesercenti ( (Assoturismo, Fiepet, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping, Fiba) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da Aziende del settore turismo.
Il contratto decorre dal 1°luglio 2024 fino al 31 dicembre 2027.
A livello economico previsto un aumento totale di 200,00 euro, sul IV livello.
E’ specificato che la tranche di aumento  con decorrenza dal mese di giugno 2024 è erogata ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione con la retribuzione di agosto 2024 come arretrato rinnovo CCNL tenendo conto dell’incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti, differiti maturati dal mese di giugno 2024.















































































Livello  Paga base giugno 2024  Paga base giugno 2025  Paga base giugno 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.788,71 1.854,49  1.920,26  1.969,60  2.035,37 
Qb 1.615,23 1.674,63  1.734,02  1.778,57  1.837,97 
1 1.463,34 1.517,16  1.570,97  1.611,33  1.665,14 
2 1.289,89 1.337,33  1.384,76  1.420,33  1.467,77 
3 1.185,29 1.228,88  1.272,47  1.305,16  1.348,74 
4 1.087,75 1.127,75  1.167,75  1.197,75  1.237,75 
5 985,26 1.021,49  1.057,72  1.084,89  1.121,13 
6S 926,08 960,13  994,19  1.019,73  1.053,78 
6 904,54 937,80  971,06  996,01  1.029,27 
7 812,03 841,89  871,75  894,14  924,00 

Per le aziende della ristorazione collettiva.















































































Livello  Paga base giugno 2024  Paga base settembre 2025  Paga base settembre 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.788,71 1.854,49  1.920,26  1.969,60  2.035,37 
Qb 1.615,23 1.674,63  1.734,02  1.778,57  1.837,97 
1 1.463,34 1.517,16  1.570,97  1.611,33  1.665,14 
2 1.289,89 1.337,33  1.384,76  1.420,33  1.467,77 
3 1.185,29 1.228,88  1.272,47  1.305,16  1.348,74 
4 1.087,75 1.127,75  1.167,75  1.197,75  1.237,75 
5 985,26 1.021,49  1.057,72  1.084,89  1.121,13 
6S 926,08 960,13  994,19  1.019,73  1.053,78 
6 904,54 937,80  971,06  996,01  1.029,27 
7 812,03 841,89  871,75  894,14  924,00 

Per le aziende minori.















































































Livello  Paga base giugno 2024  Paga base giugno 2025  Paga base giugno 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.783,03 1.848,81 1.914,58  1.963,92  2.029,69 
Qb 1.610,07 1.669,47  1.728,86  1.773,41  1.832,81 
1 1.458,18 1.512,00  1.565,81  1.606,17  1.659,98 
2 1.285,50 1.332,94 1.380,37  1.415,94  1.463,38 
3 1.181,42 1.225,01  1.268,60  1.301,29  1.344,87 
4 1.084,39 1.124,39  1.164,39  1.194,39  1.234,39 
5 982,16 1.018,39   1.054,62  1.081,79  1.118,03 
6S 923,24 957,21 991,35  1.016,89  1.050,94 
6 901,70 934,96  968,22  993,17  1.026,43 
7 809,45 839,31  869,17  891,56  921,42 

Previsto il rafforzamento del welfare ampliando la gamma degli istituti  e condividendo l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Stabilito, inoltre, il potenziamento dei contratti a termine per hotel e campeggi, per i grandi eventi, alle pari opportunità, alla violenza di genere ed alla genitorialità.
Entro la fine del 2024 verrà costituita una commissione paritetica nazionale volta ad affrontare i temi legati a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

CIPL Agricoltura Operai Brescia: siglato il rinnovo

A livello economico previsti aumenti sui salari e sulle indennità

Lo scorso 18 luglio è stato sottoscritto dalle Organizzazione Sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e dalle Associazioni Datoriali Confagricoltura, Coldiretti e Cia il contratto per gli Operai Agricoli e Florovivaisti per il quadriennio 2024-2027.
Viene, innanzitutto, istituito l’EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale) su cui dovrebbero transitare l’implementazione di specifiche prestazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, la promozione di azioni concrete in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di contrasto al caporalato. A tal proposito, viene inoltre previsto in capo a EBAT, il contrasto al caporalato con la costituzione di un registro per il contrasto al caporalato.
E’ riconosciuto un incremento delle retribuzioni  del 6,4%:
– 5% da luglio 2024;
– 0,7% da gennaio 2025;
– 0,7% da luglio 2025.
Previsti incrementi sulle:
– indennità di mungitura a 0,055 euro per ogni quintale di latte consegnato a uso industriale;
– indennità di capo fiduciario da 45,00 euro a 60,00 euro mensili.

PMI: istruzioni e chiarimenti MIMIT per l’accesso alle agevolazioni della Nuova Sabatini Capitalizzazione

La circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, del MIMIT integra e modifica la circolare n. 410823/2022 e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione” nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

Dal Ministero delle imprese e del made in Italy arrivano le istruzioni per l’accesso alla Nuova Sabatini Capitalizzazione, apportando modifiche alla circolare n. 410823/2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del D.I. 19 gennaio 2024, n. 43, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

 

La circolare definisce, in particolare, le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:

  • 5% per le micro e piccole imprese;

  • 3,575% per le medie imprese.

Come chiarito nella circolare, esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:

  1. la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare determinate caratteristiche;

  2. l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso;

  3. la PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;

  4. il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dal precedente punto, deve risultare effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione.

Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.