CCNL Presidenza del Consiglio: siglata l’ipotesi

Per il periodo 2019-2021 previsti aumenti

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 sia  per la parte giuridica che per la parte economica.

E’ prevista una revisione del sistema di classificazione del personale, per valorizzare la carriera del personale, con l’introduzione di nuovi profili ad elevato contenuto professionale e specialistico.

Definita anche  l’introduzione di norme sull’age management, che pongono attenzione alle differenze di età dei dipendenti e valorizzazione della maggiore esperienza oltre ad una maggiore attenzione alla formazione del personale.

A livello economico, l’accordo prevede un incremento retributivo medio mensile pari a 168,00 euro per 13 mensilità  a decorrere dal 1° gennaio 2020  che comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1° gennaio 2019.
 

CCNL Lavanderie (Conflavoro-Confsal): siglato il rinnovo del contratto



Determinati i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° luglio 2025


Il 4 luglio 2025, le Parti sociali Conflavoro PMI, Fesica e Confsal hanno firmato il contratto di rinnovo per i dipendenti del settore lavanderie e tintorie, decorrente dal 1° Luglio 2025 al 30 Giugno 2028. 


Si riportano di seguito le tabelle retributive con i nuovi minimi in vigore dal 1° luglio 2025 per il settore industriale e dell’artigianato.


Settore Industria








































Area Modulo Minimi dal 1° luglio 2025
A – Operativa 1/Base 1.525,00
2/Centrato 1.777,00
3/Consolidato 1.872,00
B – Qualificata 1/Base 1.909,00
2/Centrato 2.004,00
3/Consolidato 2.190,90
C – Tecnica 1/Base 2.266,00
2/Centrato 2.554,00
3/Consolidato 2.982,00
D – Gestionale 2/Centrato  2.982,00*

* In aggiunta indennità di funzione pari a 130,00 euro.


Settore Artigianato


































Inquadramento Minimi dal 1° ottobre 2025 Minimi dal 1° ottobre 2026
Primo Livello 1.408,00 1.458,00
Secondo Livello 1.489,00 1.542,00
Terzo Livello 1.552,00 1.607,00
Quarto Livello 1.619,00 1.676,00
Quinto Livello 1.754,00 1.817,00
Sesto Livello 1.927,00 1.996,00
Quadri* 2.063,00 2.135,00

* indennità mensile di funzione di quadro conglobata.

CCNL Riscossione Tributi: incontro con le OO.SS.

Formazione e Polizza Sanitaria al centro del confronto, le trattative proseguiranno il 29 e 30 luglio

Lo scorso 9 luglio 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali Fabi, First-Cisl, Cgil-Fisac, Uilca, Unisin e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, focalizzato su formazione finanziata e polizza sanitaria con decorrenza 1° agosto 2026. Le Parti Sociali, all’esito dell’incontro, hanno sottoscritto il verbale di rendicontazione sull’accordo di formazione 2024-2027, il quale prevedeva l’attivazione di corsi individuali. Sebbene siano stati attivati solo 2 corsi individuali, l’ente ha annunciato nuovi pacchetti, soprattutto per i neo-assunti, e un aumento delle ore erogate.

Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto di destinare alla nuova polizza sanitaria i risparmi derivanti da mancate assunzioni nel 2024-2025 e uscite pensionistiche. Inoltre, allo scopo di migliorare il capitolato attuale della polizza, hanno chiesto in particolare:
riduzione di franchigie e scoperti;
revisione dei massimali delle prestazioni;
introduzione di prestazioni di prevenzione (check-up);
estensione della copertura ai familiari fiscalmente non a carico.

Le OO.SS. ritengono inaccettabile che la polizza sia spesso inutilizzabile a causa di condizioni penalizzanti. L’azienda, pur riconoscendo la necessità di miglioramenti, si è dichiarata indisponibile ad aumentare la quota pro capite versata. Il confronto proseguirà negli incontri fissati per il 29 e 30 luglio, con l’obiettivo di definire le prestazioni e avviare una discussione concreta.

All’esito dell’incontro le Sigle Sindacali hanno, inoltre, chiesto:
– l’apertura della trattativa per il rinnovo dei contratti di primo e secondo livello;
– l’applicazione dell’art. 8, CCNL relativo all’ “apposito elemento della retribuzione” (ex indennità di vacanza contrattuale).

Infine hanno espresso grande preoccupazione sulla possibile scelta di affidare la fiscalità locale a soggetti privati.

Le OO.SS. si impegnano ad aggiornare tempestivamente i lavoratori sulle evoluzioni future.

Rimborsi spese per missioni estere: tracciabilità del pagamento non più richiesta

La risposta del 10 luglio 2025, n. 188, dell’Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto ai dipendenti in missione all’estero.

l quesito è stato sollevato da un Ministero, il quale ha richiesto chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi spese ai dipendenti impegnati in missioni e/o trasferte all’estero. La domanda sorge a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 81, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), che riguarda le modalità con cui il dipendente è tenuto a effettuare il pagamento. L’Istante ha evidenziato che i propri dipendenti potrebbero essere inviati in missione o trasferta in Paesi dove gli strumenti di pagamento tracciati non sono diffusi.

 

L’Agenzia delle entrate ha analizzato la questione alla luce delle recenti modifiche legislative. L’articolo 1, comma 81, lettera a), della Legge di bilancio 2025, infatti, ha modificato l’articolo 51, comma 5, del TUIR. Tale modifica ha aggiunto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

In sostanza, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi spese di cui al citato comma 5 dell’articolo 51, il dipendente deve effettuare i
relativi pagamenti con mezzi diversi dal contante.

 

Successivamente, l’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 84/2025, ha ulteriormente modificato il suddetto periodo del comma 5. Questa nuova modifica ha specificato che la condizione dei pagamenti tracciati si applica ai rimborsi delle spese “sostenute nel territorio dello Stato”.

 

Pertanto, a seguito di quest’ultima modifica legislativa, per le missioni e/o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato, la tracciabilità del pagamento non è più richiesta ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti ai sensi del comma 5 dell’articolo 51 del TUIR.