Riforma fiscale: pubblicato il Testo Unico versamenti e riscossione

È approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025, n. 71, il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione) le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026. 

Il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, relativa alla Delega al governo per la riforma fiscale.

Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, introduce un Testo unico che mira a superare la frammentazione normativa che ha caratterizzato la disciplina dei versamenti e della riscossione nel corso degli anni.

La necessità di un testo unico nasce dalla presenza di fonti normative diverse e spesso obsolete, che hanno reso complessa l’applicazione delle norme vigenti.

 

Il Testo unico si basa su una ricognizione sistematica della normativa esistente, operando un coordinamento delle disposizioni in materia di versamenti e riscossione. Pertanto, il decreto esclude le norme considerate superate e tiene conto delle abrogazioni già effettuate da precedenti fonti legislative, introducendo ulteriori abrogazioni necessarie per garantire coerenza e chiarezza.

Le disposizioni contenute nel testo unico entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, dando così tempo agli operatori del settore di adeguarsi alle nuove normative.

In generale, le disposizioni vigenti sono state trasferite nel testo unico senza modifiche sostanziali, salvo nei casi in cui è stato necessario un aggiornamento per riflettere l’attualità normativa o per eliminare elementi obsoleti.

 

Il D.Lgs. n. 33/2025 è composto da 243 articoli ed è suddiviso in:

PARTE I – Disposizioni in materia di versamenti e riscossione;

PARTE II – Funzionamento del servizio nazionale della riscossione;

PARTE III – Disposizioni varie, transitorie e finali.

 

Nel dettaglio, le norme recano una ricognizione della disciplina in materia di:

  • disposizioni in materia di riscossione spontanea (Titolo I), con riguardo alla disciplina generale relativa agli strumenti di riscossione e ai ruoli assunti dai soggetti tenuti all’esecuzione degli obblighi di versamento delle imposte, al versamento unitario e alla compensazione di crediti e debiti concernenti, tra le altre, le imposte sui redditi, le relative addizionali e le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, al versamento di particolari tipologie di entrate, nonché agli interessi per la riscossione dei tributi indiretti;

  • riscossione delle imposte sul reddito (Titolo II), con particolare riferimento ai sistemi della ritenuta diretta, della ritenuta alla fonte, della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi;

  • rimborsi (Titolo III), con riguardo alle diverse modalità in cui vengono effettuati per le imposte sui redditi, nonché alle disposizioni che regolano i relativi interessi;

  • riscossione mediante ruoli (Titolo IV), con disposizioni che definiscono il ruolo e la cartella di pagamento, nonché la relativa sospensione legale e amministrativa;

  • estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo (Titolo V);

  • riscossione coattiva (Titolo VI): espropriazione forzata (Capo II) con disposizioni di carattere generale, quelle applicabili all’espropriazione forzata, quelle specifiche in materia di espropriazione mobiliare ed espropriazione presso terzi; disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati (Capo III); procedure concorsuali (Capo IV);

  • mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno Stato membro UE (Titolo VI) concernente le disposizioni di attuazione della direttiva 2010/24/UE, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, già recepita dall’ordinamento;

  • funzionamento del servizio nazionale della riscossione (Parte II), con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti dell’agente della

    riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione, declinati come oneri di funzionamento e discarico per inesigibilità , adempimenti contabili, accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo e relativo trattamento, adempimenti e obblighi dell’agente della riscossione, disposizioni concernenti il personale addetto alle attività di riscossione;

  • disposizioni transitorie e finali (Parte III), che attengono alle norme di coordinamento, alle abrogazioni rese necessarie dall’opera ricognitiva effettuata dal Testo unico e alla decorrenza delle relative disposizioni dal 1° gennaio 2026.

 

CCNL Autostrade: siglati gli accordi che introducono novità in materia di welfare, congedi e permessi

Le Parti hanno riconosciuto un’integrazione per i congedi parentali e l’erogazione di 20 borse di studio

In data 6 marzo 2025 Autostrade per l’Italia e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Vl si sono riunite per siglare una serie di accordi in materia di welfare, congedi, permessi e sicurezza. In materia di welfare aziendale, in riferimento alle borse di studio per i figli dei dipendenti, è stata stabilita l’erogazione per il triennio 2025-2027 di massimo 20 borse di studio l’anno. Nella fattispecie, i contributi sono di:
3.000,00 euro complessivi per gli studenti a cui manca 1 anno al completamento del ciclo di studi accademico;
6.000,00 euro complessivi per gli studenti a cui mancano 2 anni al completamento del ciclo di studi accademico. 
Viene stabilito anche che 2 delle 20 borse di studi siano destinate ai figli dei dipendenti affetti da neurodivergenze. 
Per quel che concerne, invece, il congedo parentale fruibile entro il 6° anno di vita del bambino, le Parti hanno stabilito, per l’anno 2025, l’integrazione dell’indennità erogata da parte dell’Inps nelle seguenti modalità:
– 1° mese: 100%;
– 2° mese: 100%;
– 3° mese: 80%;
– 4° mese: 50%;
– 5° mese: 40%;
– 6° mese: 40%
In materia di permessi sono stati disciplinati:
– congedo paternità e permesso volontario: quota giornaliera del premio di produttività mensile;
– permesso dismenorrea: il permesso può essere usufruito previa presentazione del certificato medico, con cadenza annuale;
– permessi stabiliti per le patologie DSA sono estesi a tutte le altre forme classificate come neurodivergenze. 
Per quanto riguarda, invece, la sicurezza sul lavoro sono state implementate una serie di disposizioni, tra cui l’assegnazione al personale coinvolto di un kit di protezione, composto da una cintura di supporto, sensore con tecnologia Bluetooth Low Energy e un’app mobile da installare sul telefono aziendale che comunica con il sensore collegato alla cintura. 

CCNL Poste: siglato accordo per la rete corrieri

Previste indennità e un compenso di 46,00 euro per la copertura di eventuali assenze dei corrieri

In data 20 marzo 2025, Poste Italiane e le OO.SS. Slp-Cisl, Confsal-Com, Failp-Cisal, Fnc-Ugl Com hanno siglato un accordo per la sperimentazione della nuova rete corriere pacchi. La firma sancisce la fine di un tavolo negoziale avviato il 13 marzo scorso. L’intesa porterà all’attuazione di nuove politiche attive del lavoro per il 2025, trasformazioni dei contratti da part-time a full-time nei settori del recapito e degli stabilimenti, nuove stabilizzazioni e miglioramenti economici. Infatti, sono previste:
– indennità giornaliera pari a 4,00 euro per tutti i lavoratori della rete;
– indennità per spostamento area di competenza (massimo 5 eventi mensili) pari a 4,00 euro aggiuntivi per evento. 
È previsto, inoltre, un compenso pari a 46,00 euro per la copertura di eventuali assenze, da suddividere tra corrieri dell’area di competenza. 
Nell’accordo viene precisato anche che per i titolari di linea ogni corriere avrà una linea assegnata all’interno di un’area di competenza composta da 3-4 linee, al fine evitare un’eccessiva elasticità operativa. 

CCNL Edilizia Piccola Industria (Confapi): con il rinnovo previsto un aumento medio di 175,00 euro

L’aumento salariale è diviso in due tranches: 100,00 euro da aprile 2025 e 75,00 euro da marzo 2027

Nella giornata di ieri Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e l’associazione datoriale Confapi Aniem hanno rinnovato la parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla piccola e media industria dell’edilizia. Il contratto che interessa circa 80.000 addetti del settore delle costruzioni avrà decorrenza dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2028.
L’aumento stabilito è di 175,00 euro al 1° livello, diviso in due tranches:
100,00 euro a decorrere dal 1° aprile 2025;
75,00 euro dal 1° marzo 2027. 
A seguito della sottoscrizione della parte economica le Parti Sociali si sono impegnate a concludere entro il 30 aprile i nodi rimasti sulla sorveglianza sanitaria, premialità, denuncia unica edile, trasferta nazionale e Fondapi. Entro il prossimo 30 giugno è invece prevista la commissione classificazione e coordinamento delle norme contrattuali. 
Per le OO.SS. l’intesa raggiunta conferma il valore importante delle relazioni industriali del settore ed assicura un aumento salariale significativo agli addetti del settore, che consente il recupero del potere di acquisto.